Glossario
Di seguito trovate le principali definizioni dei i termini assicurativi più utilizzati presenti anche nel Glossario IVASS e nel Glossario di Educazione Assicurativa IVASS
Per ulteriori specifiche riguardanti i prodotti di Arca Vita e Arca Assicurazioni si rimanda al glossario presente nei Set Informativi di prodotto.
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ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento; nei rami vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicuratore
v. Impresa di assicurazione.
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione ‘ l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi ‘ sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché’ egli sa che, in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità’ del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità’ di soggetti ad esso egualmente esposti.
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.
Assicurazione a primo rischio relativo
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.
Assicurazione assistenza
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà’ a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’aiuto può’ consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.
Assicurazione del credito
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.
Assicurazione della responsabilità’ civile generale
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali ‘ prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità’ civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà’ di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità’ del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc.
Assicurazione della tutela giudiziaria
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché’, se necessarie, quelle sostenute per l’intervento di un avvocato e quelle processuali.
Assicurazione di secondo rischio
Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l’assicurazione di secondo rischio ‘ operante solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore.
Assicurazione furto
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.
Assicurazione incendio
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.
Assicurazione infortuni
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a garantire all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un'invalidità’ permanente e un'inabilità’ temporanea a svolgere un'attività’ lavorativa oppure la morte.
Assicurazione invalidità’ da malattia
v. Assicurazione malattia.
Assicurazione Kasko
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità’ di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.
Assicurazione malattia
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità’ permanente o un’inabilità’ temporanea a svolgere un’attività’ lavorativa.
Assicurazione obbligatoria RC Auto
Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore e i natanti che garantisce il conducente nonché’, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria
r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità’ civile, il danneggiato può’ rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).
Assicurazione trasporti
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni ai corpi si parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate. L'assicurazione trasporti copre anche le responsabilità’ connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la responsabilità’ del vettore).
Assicurazioni contro i danni
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità’ civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità’ da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.
Assicurazioni contro i danni alla persona
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità’ da malattia.
Assicurazioni del patrimonio (o assicurazioni di spese)
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità’ civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).
Assicurazioni di cose
Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o pi’ beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può’ essere esattamente calcolato.
Assicurazioni sulla vita
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Attestato di rischio
Documento dematerializzato che, nell’ambito dell’assicurazione r.c. auto, contiene la storia dei sinistri provocati dall’assicurato negli ultimi cinque anni e pagati dalla compagnia di assicurazione, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.
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Bancassicurazione
Termine utilizzato per riferirsi a quell’insieme di rapporti che possono intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari.
Beneficiario
Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.
Bonus-malus
Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta ‘ inserito nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che l’assicurato abbia o meno provocato sinistri.
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Capitale assicurato
Nelle assicurazioni sulla vita ‘ la somma dovuta al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.
Capitalizzazione
Contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare, dopo un certo numero di anni (non meno di cinque), una somma di danaro rivalutata annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a
fronte del versamento di premi unici o premi periodici da parte del contraente. Il contratto di capitalizzazione si differenzia dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato.
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Caricamenti
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che ‘ destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.
Carta verde
Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria rc auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non ‘ necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto rc auto, gi’ di per s’, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa.
Certificato di assicurazione
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto ‘ il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. E’ obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.
Condizioni generali di assicurazione
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. È l'ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato.
Consolidamento delle prestazioni
Meccanismo in base al quale gli interessi realizzati annualmente dalla gestione separata delle polizze del ramo I Vita vengono retrocessi al contraente e da questi definitivamente acquisiti; ciò indipendentemente dall’andamento degli investimenti negli anni successivi.
Constatazione amichevole di incidente
Meglio conosciuto con il nome di "modulo blu", ‘ il documento con il quale ‘ possibile effettuare la denuncia di un sinistro nell’assicurazione obbligatoria rc auto. Lo stesso modulo consente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CID (Convenzione Indennizzo Diretto) qualora: 1. il sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole); 2. dal sinistro non siano derivati danni alla persona oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso; 3. siano stati indicati i nomi delle parti (assicurato e/o conducente) e delle imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente; 4. risultino riportate le targhe dei veicoli; 5. siano state descritte le modalità dell’incidente; 6. il modulo sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti.
Consumatore
Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui ‘ titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).
Contrassegno
Sino al 18 ottobre 2015 tagliando cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di targa o di telaio del veicolo e la data di scadenza del periodo per il quale era stato pagato il premio; oggi è dematerializzato in quanto un controllo più efficace della copertura assicurativa viene effettuato per via telematica mediante verifica della presenza della targa del veicolo nella banca dati istituita presso la Motorizzazione Civile.
Contratti collettivi
Nei contratti collettivi la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo; per esempio una polizza stipulata dal datore di lavoro per tutti i suoi dipendenti, oppure da un’associazione professionale per tutti i suoi membri.
Contratti individuali
Nei contratti individuali la garanzia riguarda una singola persona o al più la sua famiglia.
Contratto di assicurazione
Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione ‘ dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli ‘ esposto.
Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore dell’assicurazione obbligatoria rc auto con lo scopo di consentire all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende pi’ rapido il risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell’incidente siano stati coinvolti due veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole sono esclusi dall’accordo) e non vi siano feriti oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso. Inoltre i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "modulo blu", ossia la constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli coinvolti, le circostanze dell’incidente.
Cookie (temoin de connexion)
Letteralmente "biscotto". Si tratta di un programma inviato da un server internet al browser di un computer; il cookie ‘ in grado di registrare i comportamenti dell'utente sul web (per esempio quali siti sono stati visitati o quali acquisti sono stati effettuati); questi dati vengono spediti al web server. Molti browser possono segnalare l'arrivo del cookie e decidere se accettarli o respingerli, a seconda delle indicazioni che vengono fornite dall'utente.
COVIP
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. È l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare.
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Decorrenza
La data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità.
Denuncia (di un sinistro)
Comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento rientrante nei rischi coperti da garanzia assicurativa, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione. Nelle assicurazioni del ramo r.c. auto riguarda l’accadimento di un incidente che abbia coinvolto o danneggiato il veicolo assicurato. È detta “denuncia cautelativa” la comunicazione con la quale l’assicurato informa la propria compagnia di un sinistro occorsogli del quale, tuttavia, non ritiene di essere responsabile.
Diaria
Indennità prevista per ogni giorno di inabilità temporanea dell’assicurato (nelle polizze infortuni) o per ogni giorno di degenza dell’assicurato in un istituto di cura (nelle polizze “Ricovero indennità giornaliera”).
DIP Danni
Acronimo di Documento Informativo Precontrattuale, detto anche IPID (Insurance Product Information Document): è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni. Contiene le informazioni significative per la comprensione del contratto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa, gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all’impresa, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto. Il DIP Danni segue uno schema standard dettato da un Regolamento europeo e quindi consente un confronto tra prodotti similari in tutta Europa.
DIP (aggiuntivo) Danni
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. Esso fornisce, secondo uno schema redatto in forma standardizzata, le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.
DIP aggiuntivo Multirischi
Il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni. Esso contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
DIP Vita
È il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata per i prodotti vita di “puro rischio” per i quali il pagamento del capitale avviene esclusivamente se si verifica l’evento assicurato. I prodotti vita definiti di “puro rischio” non hanno natura finanziaria e per questi prodotti non è, quindi, previsto il KID. Ne è un esempio l’assicurazione temporanea caso morte. Il Dip Vita contiene informazioni essenziali sul prodotto, quali, ad esempio, sulla tipologia di rischio assicurato, sulle principali esclusioni e sui limiti della copertura assicurativa, sulle modalità di pagamento del premio.
DIP aggiuntivo Vita
Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto in forma standardizzata per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.
Disdetta
Comunicazione che il contraente è tenuto a inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la proroga tacita del contratto di assicurazione, se prevista dalle condizioni di polizza.
Distributore
Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione.
Documentazione informativa precontrattuale
L’insieme dei documenti che devono essere consegnati al consumatore prima che sia concluso l’acquisto della polizza e pubblicati sul sito internet onde consentirgli di prendere una decisione informata e consapevole e di comparare facilmente prodotti che offrono garanzie analoghe. Ogni contratto assicurativo è accompagnato da due documenti, uno di base (che contiene le informazioni chiave del prodotto che si intende acquistare) e uno aggiuntivo (che contiene informazioni di maggior dettaglio), entrambi redatti in forma standardizzata. Nell’informativa precontrattuale di base sono ricompresi, a seconda dei prodotti: il KID (per i prodotti vita di investimento assicurativo aventi natura finanziaria), il DIP Vita (per i prodotti vita di “puro rischio” che non hanno contenuto finanziario) e il DIP Danni o IPID (per i prodotti del ramo danni). Fanno parte dell’informativa precontrattuale aggiuntiva i seguenti documenti: il DIP Aggiuntivo Danni per i prodotti danni, il DIP Aggiuntivo R.C. Auto per la
r.c. auto, il DIP Aggiuntivo IBIP per i prodotti vita d’investimento assicurativo, il DIP Aggiuntivo Vita per i prodotti di puro rischio, il DIP Aggiuntivo Multirischi per contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni (in sostituzione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo Vita).
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).
Danno biologico (o alla salute)
Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico ‘ risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.
Danno morale
Danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato).
Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o pi’ elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si ‘ verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne ‘ venuto a conoscenza.
Diaria
Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Differimento (periodo di)
Il periodo di differimento rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza caso vita ed il momento in cui l’assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la rendita.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che ‘ stato ‘ stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
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Effetto (data di)
È la data dalla quale iniziano ad avere efficacia le coperture previste in polizza. Le garanzie assicurative, generalmente, sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Esclusioni
Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Età assicurabile
Limite massimo di età, frequentemente previsto nelle condizioni dei contratti del ramo malattia.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa e‘ operante.
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Fondi pensione
Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione ‘ tuttavia possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo ‘ gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ‘ che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo RC auto. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della misura di 500 Euro (lire 1.000.000 circa). In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose. In tutte le ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro.
Forme pensionistiche individuali
Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.
Franchigia
Clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri r.c. auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia. Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti è la parte del finanziamento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell’assicurato.
Franchigia assoluta
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.
Franchigia relativa
In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno ‘ inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno ‘ superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Franchigia/scoperto
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo s’ che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare ‘ quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non ‘ quindi definibile a priori.
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Garanzia
Copertura del rischio che viene individuato in polizza.
Garanzie accessorie
Estensioni della garanzia assicurativa principale a differenti e ulteriori forme di copertura.
Gestione separata
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Nei fondi a gestione separata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto dall’assicuratore.
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Imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita ed ai contratti di capitalizzazione stipulati a partire dal 1’ gennaio 2001.
Impresa di assicurazione
Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), ‘ in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità’ di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.
Inabilità temporanea
Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.
Invalidità permanente
Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente conseguire una perdita di reddito) nonché dell’integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).
Intermediari assicurativi o riassicurativi
Persone fisiche o società, iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati. A questi soggetti si aggiungono gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, che svolgono invece l’attività in via accessoria rispetto a quella che è la propria attività professionale principale. Inoltre sono intermediari assicurativi anche i soggetti iscritti nell’elenco annesso al RUI, in qualità di operatori dell’Unione Europea che svolgono l’attività di intermediazione in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
IVASS (già ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135.
KID
Acronimo di Key Information Document, ovvero il documento di base che contiene le informazioni chiave sui prodotti vita di investimento assicurativo, che hanno anche un contenuto finanziario. Si tratta delle polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate (ramo I), delle polizze unit e index linked (ramo III), di quelle di capitalizzazione (ramo V) e dei prodotti multiramo; in sostanza tutti i prodotti assicurativi che hanno una scadenza o un valore di riscatto per le quali il capitale a scadenza o il valore di riscatto sono esposti – in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto – all’andamento del mercato finanziario. È redatto secondo uno schema standardizzato, facilmente confrontabile anche tra prodotti di imprese europee, e deve riportare in modo chiaro e sintetico le principali caratteristiche di un prodotto di investimento, quali la descrizione del prodotto stesso, il rapporto rischio/rendimento, i costi, l’orizzonte di investimento e le modalità di presentazione di un reclamo.
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Liquidatore
Collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Liquidazione coatta amministrativa
Procedura concorsuale disposta dall’Autorità amministrativa e che porta all’eliminazione dell’impresa di assicurazione dal mercato. La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa può essere determinata da una molteplice serie di fattori, fra i quali, innanzitutto, lo stato di insolvenza dell’impresa.
Long Term Care (LTC)
Assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che prevedono il pagamento di prestazioni temporanee o vitalizie in forma di rendita o di assistenza (domiciliare, in case di cura).
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Massimale
Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.
Multiramo
I prodotti multiramo sono prodotti vita che combinano una copertura assicurativa di ramo I, con garanzia finanziaria da parte dell’impresa (come le polizze rivalutabili), ad un prodotto finanziario di tipo unit-linked di ramo III, in cui il rischio di investimento resta a carico dell’assicurato.
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OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i Fondi comuni o le SICAV, ovvero quei fondi di investimento che permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti. Possono suddividersi in fondi comuni aperti (capitale variabile e libertà di ingresso ed uscita dei sottoscrittori) e fondi chiusi (capitale fisso ed uscita alla scadenza del fondo).
Opzione
Nelle varie tipologie tradizionali di assicurazione vita la prestazione dell'assicuratore viene indicata come capitale o come rendita; tra queste due formule esiste una certa intercambiabilità ottenibile inserendo in polizza apposite pattuizioni denominate "opzioni". Per esempio, un capitale può essere convertito in rendita e precisamente, con l'opzione rendita, il capitale assicurato per il caso di vita viene convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell'assicurato.
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Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Periodo di carenza
Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia. E’ detto anche termine di aspettativa.
Perito
In genere, libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato.
Polizza caso morte
Contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.
Polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l’assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di pi’ assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un’azienda (in tal caso contraente ‘ il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categoria professionale.
Polizza di assicurazione
Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Polizza mista
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’assicurato ‘ in vita al termine della durata del contratto e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale se l’assicurato muore nel corso di detta durata.
Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita che lega il livello delle prestazioni dell’assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle attività dell’impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto.
Polizza unit-linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento del valore delle quote di un fondo di investimento interno o esterno all’impresa di assicurazione. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore ai premi versati dal contraente.
Premi unici ricorrenti
Premi che presentano caratteristiche comuni sia ai premi periodici sia ai premi unici. Come i primi, essi vengono versati periodicamente; come i secondi, ogni versamento effettuato, di importo variabile, concorre a determinare la prestazione finale indipendentemente dagli altri versamenti.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.
Premio di tariffa
Si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti. Aggiungendo al premio di tariffa le imposte si ottiene il premio lordo.
Premio lordo
Si ottiene sommando il premio puro, i caricamenti e le imposte. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.
Premio periodico
Premio versato periodicamente, all’inizio di ciascun periodo assicurativo (in genere, annualmente). Il premio periodico può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di indici predeterminati.
Premio puro
Rappresenta quella componente del premio di tariffa che viene calcolata sulla base del rischio assunto dall’assicuratore. Nelle assicurazioni contro i danni, il premio puro viene calcolato sostanzialmente in base alle previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri; nelle assicurazioni sulla vita esso viene determinato sulla base di ipotesi demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza degli assicurati) e di ipotesi finanziarie (rendimento ottenibile sui mercati finanziari).
Premio rateizzato (o frazionato)
Parte del premio lordo risultante dalla sua suddivisione in pi’ rate da versare alle scadenze convenute (ad esempio, ogni mese o trimestre). Si tratta di un’agevolazione di pagamento offerta all’assicurato, a fronte della quale l’assicuratore applica una maggiorazione (cosiddetti diritti di frazionamento).
Premio unico
Premio versato in un’unica soluzione, al momento della stipulazione del contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell’assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.
Preventivass
Preventivatore pubblico realizzato dall’IVASS e dal Ministero dello Sviluppo Economico che consente di confrontare gratuitamente i prezzi riferiti al contratto base RCA offerti da ciascuna compagnia.
Preventivo
Calcolo anticipato dell’ammontare del premio di assicurazione che può essere richiesto alle imprese o agli intermediari. Per le polizze r.c. auto si possono ottenere i preventivi di tutte le compagnie che operano in Italia consultando il Preventivatore Pubblico (Preventivass) disponibile sul sito dell’IVASS. I preventivi ottenuti con tale mezzo sono vincolanti per le imprese per 60 giorni da quando il preventivo è stato rilasciato.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
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Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
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Recesso (diritto di)
Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali. Per le polizze sulla vita il contraente, per legge, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.
Registro d'opposizione
Registro pubblico (c.d. Registro negativo) in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere le comunicazioni commerciali e che deve essere consultato regolarmente e rispettato dai professionisti prima di inviare alla persona fisica comunicazioni commerciali non sollecitate utilizzando la posta elettronica
Regola proporzionale
Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.
Rendita vitalizia
Contratto di assicurazione sulla vita del tipo caso vita che prevede il pagamento da parte dell’assicuratore di una rendita per l’intera durata della vita dell’assicurato. Si distingue tra rendita immediata, quando il pagamento della rendita decorre dal momento della stipula del contratto, e rendita differita, quando il pagamento della rendita decorre da una certa data successiva alla stipula del contratto (c.d. termine di differimento).
Retrocessione
Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all’assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dai fondi inseriti in una gestione separata. Il rendimento retrocesso aumenta quindi la prestazione dell’assicuratore che verrà pagata a scadenza, in aggiunta al rendimento gi’ riconosciuto in sede di stipulazione della polizza a titolo di tasso tecnico.
Reversibilità
Nelle assicurazioni sulla vita, clausola che prevede, in caso di decesso del titolare di una rendita vitalizia in corso di erogazione, la possibilità che la rendita continui in favore di un’altra persona.
Riassicurazione
Operazione con la quale un assicuratore (il riassicurato) ‘ dietro corrispettivo ‘ riduce la propria esposizione economica, sia su un rischio singolo (riassicurazione facoltativa), sia su un vasto numero di rischi (riassicurazione obbligatoria o per trattato), attraverso la cessione ad altra impresa assicuratrice (il riassicuratore) di parte degli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
Risarcimento
Somma che il responsabile di un danno ‘ tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante ‘ coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Riscatto
In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), facoltà dell’assicurato di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall’assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.
Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento dannoso (ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne ‘ derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si ‘ verificato, ecc.
Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
Rivalsa
Diritto che, nell’assicurazione obbligatoria RC auto, spetta all’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge.
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Salvataggio (spese di)
Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall’assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell’assicuratore. In caso di sottoassicurazione l’assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.
Scadenza (data di)
Data in cui ha termine la validità della polizza assicurativa.
Scatola nera
Contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati. In particolare permette di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico- meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, di ricostruirne la dinamica.
Scoperto
V. Franchigia/Scoperto.
Set informativo
È composto dalla documentazione informativa precontrattuale (cfr. documentazione informativa precontrattuale) dalle condizioni di assicurazioni, comprensive del glossario e dal modello di proposta o, ove non previsto, dal modulo di polizza.
Sinistro
Il verificarsi del rischio per il quale ‘ prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro ‘ rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.
Soprassicurazione
Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato) , dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione ‘ la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell’assicurato, il contratto di assicurazione ‘ nullo; se invece non vi ‘ stato dolo, il contratto ‘ valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.
Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)
Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).
Surrogazione dell'assicuratore
Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l’assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando cos’ impregiudicati i diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.
Switch
Trasferimento delle risorse investite tra due diversi fondi comuni d’investimento gestiti dalla medesima società di gestione. In genere quest’operazione comporta per l’investitore l’onere di pagare l’eventuale differenza tra le commissioni di sottoscrizione del fondo di provenienza e di quello d’arrivo. In alcuni casi sono previste anche commissioni di switch.
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Tasso minimo garantito
Garanzia di rendimento minimo che può essere offerta dall’assicuratore in una polizza vita. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione della prestazione dell’assicuratore, qualunque sia il risultato della gestione degli investimenti conseguito dall’assicuratore stesso.
Tasso tecnico
Nelle assicurazioni sulla vita ‘ il rendimento minimo che viene gi’ riconosciuto dall’assicuratore all’atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi dovuti dal contraente a fronte del capitale o della rendita inizialmente assicurati.
Terzo danneggiato
Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, organismo che, nell’ambito dei bureaux internazionali, costituisce il bureau italiano per l’emissione e la garanzia della Carta Verde e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri.
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Validità (del contratto)
Il periodo che va dalla data di perfezionamento del contratto di assicurazione alla data di scadenza stabilita. Il contratto valido è anche efficace e quindi produce effetti, generalmente dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fatti salvi eventuali periodi di carenza o di franchigia.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L’assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.
Valore assicurabile
Rappresenta la misura dell’interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell’autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l’eccezione dell’assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ci’ può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l’applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.